#Economia
DATA
12 MARZO 2022
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Per gli interventi relativi all’impianto Fotovoltaico che possono godere della detrazione del Superbonus 110%, si andranno ad applicare gli stessi principi previsti per tutti gli interventi di natura edilizia, per i quali sono riconosciute le detrazioni fiscali.
Nel caso del Superbonus 110% rientra ad esempio tra queste ultime voci di spesa anche il visto di conformità: per calcolare il bonus si può far riferimento alla circolare dell'Agenzia delle entrate 24/2020, che riprende quanto già previsto per la detrazione per ristrutturazione fin dall’anno 1997, per cui per le spese spese aggiuntive non c'è un tetto ad hoc ma vanno riprese in quello previsto per l'intervento agevolato.
Di conseguenza poiché ai fini del Superbonus è indicato anche un costo massimo ammissibile per il singolo bene (o, come nel caso dei pannelli fotovoltaici, relativo al kilowattora), a questo costo massimo andranno aggiunte tutte le voci accessorie, dall’Iva alla manodopera alle prestazioni (incluse quelle di asseverazione).
La somma totale dovrà rimanere all'interno del tetto massimo di spesa agevolabile per quel singolo intervento.
Nel caso del Superbonus per le pompe di calore il tetto di spesa non è di 30.000 euro ma di 27.272 euro. Nel caso del fotovoltaico, invece, il comma 5 dell'art. 119 del decreto Rilancio fissa un tetto massimo di spesa di 48.000 euro.
Quindi posto che il costo in rapporto alla potenza deve essere quello indicato, a questa cifra vanno aggiunte le spese accessorie con le stesse regole previste per le altre tipologie di impianti.
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