#Incentivi
DATA
06 SETTEMBRE 2022
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La normativa europea non osta a quella nazionale che prevede la riduzione o il rinvio degli incentivi al pagamento dell'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici, precedentemente concessi con delibere amministrative e confermati da specifici accordi concluso tra i gestori di queste centrali una società per azioni, se tale normativa riguarda il già concesso, ma non ancora dovuto.
Ciò è confermato da ordinanza della Corte europea del 1 marzo 2022, nelle cause riunite C-611/20, C-595/19, C-512/19 , C-306 /19, rispetto ad alcune sollevate dal TAR Lazio con ordinanze.
In particolare, ferme le verifiche di al giudice del rinvio di eseguire tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti, l'articolo , della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'aprile 2009 , in merito alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e agli articoli 16 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, letti alla luce dei principi della certezza del diritto di tutela del legittimo affidamento , devono essere nel senso che non si oppongono ad una norma nazionale che preveda la riduzione o il rinvio di incentivi per l'energia prodotta da impianti solari, in precedenza incentivi concessi da decisioni amministrative confermate da specifici accordi conclusi tra i gestori di tali centrali e una società pubblica, se tale normativa incentivi già concessi , ma non ancora dovuto.
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